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Art. 1
6 / 905Giurisdizione penale
In vigore dal 24 ott 1989
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-1