CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 824
Originali e copie del lodo.
In vigore dal 2 mar 2006
Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-824