CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 821
Rilevanza del decorso del termine.
In vigore dal 2 mar 2006
Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-821