CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 808 bis
Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.
In vigore dal 2 mar 2006
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-808-bis