Art. 808 bis · Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 808 bis

1035 / 1056

Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.

In vigore dal 2 mar 2006
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'.
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