CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((IV))
Art. 698
Assunzione ed efficacia delle prove preventive.
In vigore dal 21 apr 1942
Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli e seguenti.
L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, nè richiamati, nè riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-698