Art. 698 · Assunzione ed efficacia delle prove preventive.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((IV))

Art. 698

880 / 1056

Assunzione ed efficacia delle prove preventive.

In vigore dal 21 apr 1942
Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli e seguenti. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, nè richiamati, nè riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-698