CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((IV))
Art. 698
880 / 1056Assunzione ed efficacia delle prove preventive.
In vigore dal 21 apr 1942
Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli e seguenti.
L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, nè richiamati, nè riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-698