CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 523
Unione di pignoramenti.
In vigore dal 21 apr 1942
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui.
Essi redigono unico processo verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-523