CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 522
Compenso del custode.
In vigore dal 21 apr 1942
Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-522