CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I
Art. 50 quater
Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.
In vigore dal 4 lug 1998
(Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale).
Le disposizioni di cui agli non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l', primo comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
- Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-50-quater