In sintesi
Se un genitore commette gravi inadempienze (anche economiche) o compie atti che danneggiano il minore o ne ostacolano l'affidamento, il giudice può modificare d'ufficio i provvedimenti già in vigore. Il giudice può intervenire ammonendo il genitore, fissando una somma per ogni futura violazione o ritardo, oppure applicando una sanzione economica da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Può inoltre disporre la condanna al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o direttamente del minore. I provvedimenti adottati possono essere impugnati con le modalità ordinarie.
Perché esiste questa norma
La norma serve a tutelare il minore e a garantire il rispetto delle decisioni del giudice in materia di affidamento e genitorialità, intervenendo contro gravi violazioni o ostacoli posti dai genitori.
A chi si applica
Si applica ai genitori soggetti a provvedimenti di affidamento o esercizio della responsabilità genitoriale e ai giudici dei relativi procedimenti.
Esempio pratico
Un genitore omette ripetutamente e ingiustificatamente di versare il mantenimento stabilito e impedisce all'altro genitore di vedere il figlio nei giorni concordati. Il giudice del procedimento in corso può intervenire d'ufficio per ammonirlo, sanzionarlo economicamente e condannarlo a risarcire i danni arrecati.
Adempimenti e conseguenze
I genitori devono rispettare i provvedimenti sull'affidamento e gli obblighi economici; in caso di violazione, sono previsti l'ammonizione, il pagamento di una somma per ogni inosservanza o giorno di ritardo, una sanzione pecuniaria da 75 a 5.000 euro devoluta alla Cassa delle ammende e il risarcimento dei danni.
Cosa è cambiato
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto modifiche intervenendo sulla decorrenza e disciplina originaria del D.Lgs. 149/2022. Successivamente, il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha modificato l'alinea del primo comma e ha inserito un nuovo comma dopo il secondo comma dell'articolo.
Domande frequenti
Cosa rischia il genitore che non rispetta le modalità di affidamento stabilite?Rischia la modifica dei provvedimenti in vigore, un'ammonizione, il pagamento di somme per ogni futura violazione, una sanzione amministrativa fino a 5.000 euro e la condanna al risarcimento dei danni.
Il risarcimento dei danni può essere disposto solo a favore dell'altro genitore?No, il risarcimento dei danni può essere disposto a favore dell'altro genitore oppure, anche d'ufficio, direttamente a favore del minore.
Cosa succede se non c'è già una causa in corso?Se non pende un procedimento, la domanda deve essere proposta secondo le forme previste dall'articolo 473-bis.12.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.