CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDO

Art. 473 bis.39

Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.

In vigore dal 26 nov 2024
In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell' la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell'.12. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-473-bis-39

In sintesi

Se un genitore commette gravi inadempienze (anche economiche) o compie atti che danneggiano il minore o ne ostacolano l'affidamento, il giudice può modificare d'ufficio i provvedimenti già in vigore. Il giudice può intervenire ammonendo il genitore, fissando una somma per ogni futura violazione o ritardo, oppure applicando una sanzione economica da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Può inoltre disporre la condanna al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o direttamente del minore. I provvedimenti adottati possono essere impugnati con le modalità ordinarie.

Perché esiste questa norma

La norma serve a tutelare il minore e a garantire il rispetto delle decisioni del giudice in materia di affidamento e genitorialità, intervenendo contro gravi violazioni o ostacoli posti dai genitori.

A chi si applica

Si applica ai genitori soggetti a provvedimenti di affidamento o esercizio della responsabilità genitoriale e ai giudici dei relativi procedimenti.

Esempio pratico

Un genitore omette ripetutamente e ingiustificatamente di versare il mantenimento stabilito e impedisce all'altro genitore di vedere il figlio nei giorni concordati. Il giudice del procedimento in corso può intervenire d'ufficio per ammonirlo, sanzionarlo economicamente e condannarlo a risarcire i danni arrecati.

Adempimenti e conseguenze

I genitori devono rispettare i provvedimenti sull'affidamento e gli obblighi economici; in caso di violazione, sono previsti l'ammonizione, il pagamento di una somma per ogni inosservanza o giorno di ritardo, una sanzione pecuniaria da 75 a 5.000 euro devoluta alla Cassa delle ammende e il risarcimento dei danni.

Cosa è cambiato

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto modifiche intervenendo sulla decorrenza e disciplina originaria del D.Lgs. 149/2022. Successivamente, il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha modificato l'alinea del primo comma e ha inserito un nuovo comma dopo il secondo comma dell'articolo.

Domande frequenti

Cosa rischia il genitore che non rispetta le modalità di affidamento stabilite?Rischia la modifica dei provvedimenti in vigore, un'ammonizione, il pagamento di somme per ogni futura violazione, una sanzione amministrativa fino a 5.000 euro e la condanna al risarcimento dei danni.
Il risarcimento dei danni può essere disposto solo a favore dell'altro genitore?No, il risarcimento dei danni può essere disposto a favore dell'altro genitore oppure, anche d'ufficio, direttamente a favore del minore.
Cosa succede se non c'è già una causa in corso?Se non pende un procedimento, la domanda deve essere proposta secondo le forme previste dall'articolo 473-bis.12.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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