CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 412 ter
Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.
In vigore dal 24 nov 2010
(Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva).
La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all', possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-412-ter