Art. 412 ter · Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOCapo ISez. I

Art. 412 ter

582 / 1056

Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.

In vigore dal 24 nov 2010
(Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all', possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-412-ter