CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 365

Sottoscrizione del ricorso.

In vigore dal 21 apr 1942
Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-365

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