CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 365
479 / 1056Sottoscrizione del ricorso.
In vigore dal 21 apr 1942
Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-365