CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 1
Art. 199
Processo verbale di conciliazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.
Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-199