CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 1
Art. 196
Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-196