CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 1

Art. 196

Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-196

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