Parte III›Titolo IV›Capo IV
Art. 186
Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 2004
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli , commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli , comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
FRATFINI, Ministro degli affari esteri
GASPARRI, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-186