Parte IIITitolo IVCapo IV

Art. 186

Entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 2004
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli , commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli , comma 8, e 150, comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 2003 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie CASTELLI, Ministro della giustizia TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze FRATFINI, Ministro degli affari esteri GASPARRI, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-186

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