Parte II›Titolo X›Capo I
Art. 132 bis
Procedure istituite dai fornitori
In vigore dal 1 giu 2012
1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-132-bis