Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 2
Art. 663 bis
Divulgazione di stampa clandestina
In vigore dal 15 gen 2000
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-663-bis