Art. 663 bis · Divulgazione di stampa clandestina
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 2

Art. 663 bis

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Divulgazione di stampa clandestina

In vigore dal 15 gen 2000
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-663-bis