Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo IV
Art. 574 bis
Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
In vigore dal 4 giu 2020
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 29 maggio 2020, n. 102 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/2020, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, anziche' la possibilita' per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-574-bis