Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo II
Art. 474 quater
Circostanza attenuante
In vigore dal 15 ago 2009
Le pene previste dagli sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti , nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-474-quater