Codice PenaleLibro SECONDOTitolo NONOCapo III

Art. 540

Rapporto di parentela

In vigore dal 7 feb 2014
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio. Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-540

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