Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo NONO›Capo II
Art. 538
Misura di sicurezza
In vigore dal 1 lug 1931
Alla condanna per il delitto preveduto dall' può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli .
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