Codice PenaleLibro SECONDOTitolo NONOCapo II

Art. 538

Misura di sicurezza

In vigore dal 1 lug 1931
Alla condanna per il delitto preveduto dall' può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-538

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