Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo NONO›Capo II
Art. 527
Atti osceni
In vigore dal 6 feb 2016
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-527