Art. 527 · Atti osceni
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo NONOCapo II

Art. 527

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Atti osceni

In vigore dal 6 feb 2016
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-527