Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I-BIS
Art. 275 sexies
Circostanze aggravanti
In vigore dal 24 gen 2026
(Circostanze aggravanti)..
Le pene stabilite per i reati previsti dagli e dall', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all';
b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento..
Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all', terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-275-sexies