Art. 275 sexies · Circostanze aggravanti
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I-BIS

Art. 275 sexies

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Circostanze aggravanti

In vigore dal 24 gen 2026
(Circostanze aggravanti).. Le pene stabilite per i reati previsti dagli e dall', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà: a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'; b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità; f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.. Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all', terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
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