Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUINTOCapo II

Art. 145

Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

In vigore dal 1 lug 1931
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno; 2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato; 3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-145

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