Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 145
160 / 987Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
In vigore dal 1 lug 1931
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-145