Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo TERZOCapo II

Art. 994

Custodia e devoluzione delle cose ritrovate.

In vigore dal 21 apr 1942
L'autorità aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate, provvede alla custodia di queste. Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro il termine prefissogli dall'autorità, o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dall'autorità medesima a norma del regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore all'indennità e al compenso stabiliti dall'articolo precedente.
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