Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo TERZOCapo I

Art. 991

Azione dell'equipaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Qualora l'esercente non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.
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