Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo SECONDO

Art. 869

Esibizione del certificato di immatricolazione.

In vigore dal 29 mag 2006
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, il certificato medesimo, per la prescritta annotazione. Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-869

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