Art. 869 · Esibizione del certificato di immatricolazione.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo SECONDO

Art. 869

882 / 1356

Esibizione del certificato di immatricolazione.

In vigore dal 29 mag 2006
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, il certificato medesimo, per la prescritta annotazione. Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.

Le tue annotazioni

Pro

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