Art. 862
Pertinenze e parti separabili.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Pertinenze e parti separabili.
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La disposizione qualifica come pertinenze dell'aeromobile elementi quali paracadute, attrezzi, strumenti, arredi e tutte le cose destinate durevolmente al suo servizio o ornamento. Questa destinazione a pertinenza può essere posta in essere anche da un soggetto che non sia proprietario del velivolo e non vanti su di esso alcun diritto reale. Infine, il testo stabilisce espressamente che il motore dell'aeromobile è considerato una parte separabile.
La norma serve a definire cosa costituisce pertinenza di un aeromobile e a chiarire lo status del motore come parte separabile, stabilendo anche chi può destinare tali beni a servizio o ornamento del mezzo.
Si applica ai proprietari di aeromobili, a chi detiene o utilizza il mezzo senza esserne proprietario o titolare di diritti reali, e a chi gestisce pertinenze o motori.
Un soggetto che gestisce un aereo senza esserne il proprietario decide di installare stabilmente a bordo nuovi strumenti di navigazione e paracadute per il servizio di volo. Tali oggetti diventano formalmente pertinenze dell'aeromobile, mentre il motore installato conserva la natura di parte separabile.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.