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Art. 862
875 / 1356Pertinenze e parti separabili.
In vigore dal 21 apr 1942
Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile.
La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.
Il motore è considerato parte separabile.
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