Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo SECONDO

Art. 472

Perdita del nolo.

In vigore dal 21 apr 1942
Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-472

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo