Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo SECONDO

Art. 469

Avarie comuni.

In vigore dal 21 apr 1942
Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell', dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.
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