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Art. 47

Decadenza dalla concessione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite nè per spese sostenute.
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In sintesi

L'articolo elenca i motivi per cui la pubblica amministrazione può dichiarare la decadenza di una concessione, come il mancato avvio della gestione, la mancata esecuzione delle opere, il mancato pagamento del canone o l'uso improprio del bene. In alcune situazioni specifiche, l'amministrazione ha la facoltà di concedere una proroga dei termini al concessionario. Prima di procedere formalmente con la decadenza, viene assegnato un termine all'interessato per permettergli di difendersi e presentare le proprie deduzioni. Se la decadenza viene confermata, il concessionario perde il titolo e non ha diritto ad alcun rimborso per i lavori svolti o le spese sostenute.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare l'interesse pubblico garantendo che chi ottiene una concessione rispetti gli impegni assunti, gestisca correttamente il bene e paghi quanto dovuto, consentendo all'amministrazione di revocare il titolo in caso di gravi inadempienze.

A chi si applica

Si applica ai titolari di concessioni (concessionari) e all'amministrazione pubblica che rilascia e gestisce il titolo di concessione.

Esempio pratico

Un soggetto ottiene una concessione con l'obbligo di realizzare determinate strutture e pagare il canone periodico. Se non esegue i lavori nei tempi previsti, non paga le rate stabilite o cede senza autorizzazione il godimento del bene a terzi, l'amministrazione avvia la procedura di decadenza. Dopo aver concesso un termine per le deduzioni dell'interessato, l'amministrazione dichiara la decadenza senza dover rimborsare le spese sostenute dal concessionario.

Adempimenti e conseguenze

La sanzione prevista è la dichiarazione di decadenza dalla concessione, con perdita del titolo e senza diritto ad alcun rimborso per spese sostenute od opere eseguite. L'amministrazione deve adempiere all'obbligo di fissare un termine per le deduzioni dell'interessato prima della decisione.

Domande frequenti

Il concessionario può difendersi prima che venga dichiarata la decadenza?Sì, l'amministrazione fissa obbligatoriamente un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni difensive.
È possibile ottenere una proroga per completare le opere o iniziare la gestione?Sì, nei casi di mancata esecuzione delle opere, mancato inizio della gestione o non uso continuato, l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.
Chi decade dalla concessione ha diritto a un rimborso per le spese o le opere realizzate?No, il testo stabilisce espressamente che al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite o per le spese sostenute.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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