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Art. 44
Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.
Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.
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