Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. I

Art. 401

Mancata partenza del passeggero.

In vigore dal 21 apr 1942
Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.
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