Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. I

Art. 400

Impedimento del passeggero.

In vigore dal 21 apr 1942
Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo. Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-400

In sintesi

Se prima della partenza il passeggero muore o subisce un impedimento a lui non imputabile, il contratto di trasporto si scioglie e si deve pagare solo un quarto del prezzo netto del biglietto (escluso il vitto). La stessa facoltà di sciogliere il contratto spetta anche ai congiunti o agli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con lui. Per usufruire di questo beneficio, è obbligatorio comunicare l'impedimento al vettore prima della partenza. Se la comunicazione non viene data tempestivamente, il passeggero o i suoi eredi sono tenuti a pagare l'intero prezzo netto del viaggio.

Perché esiste questa norma

La norma mira a disciplinare le conseguenze economiche e contrattuali qualora il passeggero non possa partire per cause di forza maggiore o morte prima dell'inizio del viaggio. In questo modo si bilanciano gli interessi del viaggiatore impossibilitato e quelli del vettore marittimo o aereo.

A chi si applica

Si applica ai passeggeri, ai loro congiunti o addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme, e ai vettori.

Esempio pratico

Un passeggero acquista un biglietto per una traversata ma, prima di partire, subisce un grave impedimento non dipendente dalla sua volontà. Avvisando subito il vettore prima della partenza, il contratto si risolve e dovrà corrispondere soltanto un quarto del prezzo del passaggio (al netto del vitto). Se viaggiava con un familiare, anche quest'ultimo potrà decidere di non partire alle medesime condizioni.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di comunicare l'impedimento al vettore prima della partenza; in caso di mancata comunicazione, la conseguenza è il pagamento dell'intero prezzo di passaggio netto.

Domande frequenti

Cosa succede se non si avvisa il vettore dell'impedimento prima della partenza?Se non viene data tempestiva notizia prima della partenza, è dovuto al vettore l'intero prezzo di passaggio netto.
I familiari che viaggiavano con il passeggero impedito possono annullare il viaggio?Sì, se l'evento riguarda un congiunto o un addetto alla famiglia con cui si doveva viaggiare insieme, ciascun passeggero può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Come viene calcolato il quarto del prezzo dovuto in caso di risoluzione?Il quarto del prezzo di passaggio viene calcolato al netto del vitto, qualora i pasti fossero stati inclusi nella tariffa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo