Art. 400
Impedimento del passeggero.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Impedimento del passeggero.
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Se prima della partenza il passeggero muore o subisce un impedimento a lui non imputabile, il contratto di trasporto si scioglie e si deve pagare solo un quarto del prezzo netto del biglietto (escluso il vitto). La stessa facoltà di sciogliere il contratto spetta anche ai congiunti o agli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con lui. Per usufruire di questo beneficio, è obbligatorio comunicare l'impedimento al vettore prima della partenza. Se la comunicazione non viene data tempestivamente, il passeggero o i suoi eredi sono tenuti a pagare l'intero prezzo netto del viaggio.
La norma mira a disciplinare le conseguenze economiche e contrattuali qualora il passeggero non possa partire per cause di forza maggiore o morte prima dell'inizio del viaggio. In questo modo si bilanciano gli interessi del viaggiatore impossibilitato e quelli del vettore marittimo o aereo.
Si applica ai passeggeri, ai loro congiunti o addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme, e ai vettori.
Un passeggero acquista un biglietto per una traversata ma, prima di partire, subisce un grave impedimento non dipendente dalla sua volontà. Avvisando subito il vettore prima della partenza, il contratto si risolve e dovrà corrispondere soltanto un quarto del prezzo del passaggio (al netto del vitto). Se viaggiava con un familiare, anche quest'ultimo potrà decidere di non partire alle medesime condizioni.
Obbligo di comunicare l'impedimento al vettore prima della partenza; in caso di mancata comunicazione, la conseguenza è il pagamento dell'intero prezzo di passaggio netto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.