Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 312

Gestione di interessi degli aventi diritto al carico.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico. Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.
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