Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 310

Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari.

In vigore dal 21 apr 1942
Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, può, previa autorizzazione della competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave.
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