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Art. 239
Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione.
In vigore dal 21 apr 1942
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell', primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell', la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli .
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