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Art. 152 bis
Iscrizione provvisoria
In vigore dal 10 mag 2026
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(Iscrizione provvisoria).
Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall', l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:
a) copia del titolo di proprietà;
b) copia del passavanti provvisorio;
c) copia del certificato di stazza;
d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.
La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.
Storico versioni
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