Art. 152 bis · Iscrizione provvisoria
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Art. 152 bis

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Iscrizione provvisoria

In vigore dal 10 mag 2026
. (Iscrizione provvisoria). Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall', l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione: a) copia del titolo di proprietà; b) copia del passavanti provvisorio; c) copia del certificato di stazza; d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami; e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero; f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.
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