Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. III

Art. 151

Rinnovazione dell'atto di nazionalità.

In vigore dal 21 apr 1942
L'atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.
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