Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. III

Art. 150

Atto di nazionalità.

In vigore dal 21 apr 1942
L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del Re Imperatore dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e, nel caso di cui all', dal console che ne ha ricevuto la iscrizione. L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.
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